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Si considera
"esercizio di vicinato"
lil
negozio la cui superficie di vendita può raggiungere al
massimo i 250 mq. La superficie di vendita è quell'area
destinata alla vendita delle merci, comprese le vetrine, esclusi il
magazzino, il retrobottega e i bagni.
Per subingresso
nell'attività si intende il
trasferimento della gestione o della proprietà per atto tra vivi o
per causa di morte. Il contratto può avere la scrittura di forma
privata autenticata da notaio o atto notarile. Può
trattarsi di compravendita, affitto di azienda, donazione ,
successione (mortis causa). Nel caso in cui si subentri in un
negozio adibito alla vendita di prodotti alimentari dovrà essere
richiesto il nulla osta sanitario relativo al locale.
Mattino: dal LUNEDI' al VENERDI' ore 8.30 - 12,30
Pomeriggio: MARTEDI' e GIOVEDI' ore 15,15 - 17,45
In caso di vendita di prodotti alimentari occorre possedere almeno UNO dei sottoelencati requisiti professionali:
Aver frequentato con esito positivo il corso professionale per il commercio nel settore alimentare;
Aver esercitato in proprio l'attività di vendita di prodottti alimentari per almeno due anni nell'ultimo quinquennio;
Aver prestato la propria opera presso imprese esercenti l'attività di vendita di prodotti alimentari per almeno due anni nell'ultimo quinquennio.
In caso di subingresso, per poter proseguire l'attività è necessario fare una comunicazione al COMUNE di competenza utilizzando il Modello COM1 "Comunicazione esercizio di Commercio al dettaglio di vicinato ". Se trattasi di negozio di vendita di prodotti alimentari occorre presentare anche una richiesta di nulla osta sanitario relativo al locale