Si considera
"esercizio di vicinato"
un piccolo
negozio la cui superficie di vendita può raggiungere al massimo i
250 mq. nei Comuni con popolazione residente superiore a 10.000
abitanti.
Per superficie di vendita di un esercizio commerciale si intende
l'area destinata alla vendita, compresa quella occupata da banchi,
scaffalature e simili. Non costituisce superficie di vendita quella
destinata a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici e
servizi.
Quando
Mattino:
dal lunedì al venerdì ore 9 - 12
Pomeriggio:
il martedì e il giovedì ore 15.15 -
17.45
Requisiti
Condizioni necessarie per comunicare al comune l'apertura di un
piccolo negozio: Il locale di vendita deve rispettare la normativa
vigente compresa quella in materia di prevenzione incendi,
urbanistica (ad es. deve avere la destinazione d'uso commerciale) e
igienico-sanitaria (in caso di vendita di prodotti alimentari) e la
agibilità.In caso di vendita di prodotti alimentari il titolare di
impresa individuale o il legale rappresentante o preposto della
società devono essere in possesso di UNO SOLO dei seguenti
requisiti professionali: Aver frequentato con esito positivo
il corso professionale per il commercio nel settore alimentare. -
Aver esercitato in proprio, per almeno due anni nell'ultimo
quinquennio, l'attività di vendita all'ingrosso o al dettaglio di
prodotti alimentari; - Aver prestato la propria opera per almeno
due anni nell'ultimo quinquennio, presso imprese esercenti
l'attività di vendita di prodotti alimentari;
Modalità per ottenere il servizio
Per poter iniziare l'attività è necessario fare una comunicazione
al comune di competenza utilizzando il modello COM 1"Comunicazione
di Esercizio di Commercio al Dettaglio di Vicinato" in
distribuzione presso lo Sportello Unico del Comune
Tempi per la definizione della pratica
30 giorni dalla data di comunicazione
Normativa di riferimento
D.Lgs. n° 114 del 31/03/98