Le vendite di liquidazione sono quelle effettuate dall’esercente al
fine di esitare in breve tempo tutte le proprie merci, a seguito di
cessazione dell’attività commerciale, cessione dell’azienda,
trasferimento dell’azienda in altro locale, trasformazione o
rinnovo, per un periodo non eccedente le quattro settimane, elevato
a tredici settimane nei casi di cessione, trasferimento, cessazione
o chiusura dell’azienda.
L’interessato dà comunicazione al Comune dell’inizio della vendita
di liquidazione almeno quindici giorni prima dell’inizio,
specificando i motivi, la data di inizio, la durata e l’inventario
delle merci poste in liquidazione.
Dopo la conclusione delle vendite il Comune verifica la
realizzazione di quanto dichiarato dall’interessato e in caso di
cessazione di attività, se trattasi di esercizio soggetto ad
autorizzazione, provvede d’ufficio alla revoca dell’autorizzazione
amministrativa.
Nei casi di trasformazione o rinnovo dei locali, al termine del
periodo di vendita di liquidazione, è obbligatoria la chiusura
dell’esercizio per un periodo di quindici giorni.
E’ vietato effettuare vendite di liquidazione nel mese di dicembre
e nei trenta giorni antecedenti il periodo di vendite di fine
stagione, fatto salvo il caso di cessione o cessazione
dell’attività commerciale e trasferimento di sede.