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Per Imprenditore agricolo a titolo principale si intende colui che dedica all'attività agricola almeno i due terzi del proprio tempo di lavoro complessivo e ricavi almeno i due terzi del proprio reddito globale da lavoro.
Requisiti
Per ottenere l'attestato l'imprenditore deve dedicare
all'attività agricola almeno i due terzi del proprio tempo di
lavoro complessivo e ricavi almeno i due terzi del proprio reddito
globale da lavoro. Deve possedere, inoltre, il requisito della
capacità professionale che si considera come segue:
a) quando l'imprenditore abbia esercitato, nel decennio precedente
alla data di presentazione della domanda e per almeno tre anni,
l'attività agricola come titolare di azienda, ovvero come
coadiuvante familiare o come lavoratore agricolo. Tali condizioni
possono essere provate anche mediante atto di notorietà;
b) quando l'imprenditore abbia frequentato con esito positivo i
corsi previsti dell'art. 57 della legge regionale 42/77;
c) c) quando l'imprenditore sia in possesso di un titolo di studio
di livello universitario nel settore agricolo, veterinario, delle
scienze naturali, di un diploma di scuola media superiore di
carattere agrario, di istituto professionale agrario o di altra
scuola a indirizzo agrario equivalente.
Negli altri casi il giudizio sulla capacità professionale
dell'imprenditore agricolo è espresso dal comitato di cui al
successivo art. 30 della L.R. 42/77 sulla base di un colloquio.
Documenti da presentare
Per ottenere l'attestato di imprenditore agricolo presentare
domanda (non in bollo) al Comune compilando il modello in ogni sua
parte e contrassegnando le caselle interessate e allegando
la documentazione richiesta . La domanda va presentata al
Comune dove si ha la residenza.
Normativa di riferimento
Legge 09 maggio 1975, n° 153
Legge Regionale 28 ottobre 197, n° 42