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Per bar riservato ai soli soci di un "circolo" si
intende il luogo di ritrovo al quale sono ammesse più
persone, ben individuabili, definiti soci.
Quasi tutti i circoli sono aderenti ad organismi od enti che
hanno finalità assistenziali o ricreative riconosciute dal
Ministero dell'Interno (ad es. CRAL, ARCI, ACLI, ecc.)
Altri hanno nomi e finalità diverse.
All'interno dei circoli, siano essi aderenti o non aderenti
ad organismi od enti nazionali è possibile effettuare la
somministrazione di alimenti e bevande (art. 3 comma 6 L.
287/91).
La nuova disciplina in materia di somministrazione di alimenti e
bevande all'interno dei circoli privati , ispirata ai principi
della semplificazione e dell'autocertificazione, dispone in maniera
diversa a seconda che le associazioni e i circoli siano o meno
aderenti a enti od organizzazioni nazionali le cui finalità
assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'Interno.
Con il DPR n. 235/2001 si individuano due situazioni:
a) associazioni e circoli aderenti a enti o organizzazioni
nazionali aventi finalità assistenziali;
b) associazioni e circoli non aderenti a enti o organizzazioni
nazionali aventi finalità assistenziali.
a)Nel primo caso, basterà presentare la dichiarazione di inizio
attività per somministrare alimenti e bevande a favore dei propri
associati presso la sede dove vengono svolte le attività
istituzionali, con inizio doppo il 30 giorno dalla data di
comunicazione.
b)Nel secondo caso, si dovrà invece presentare una vera e propria
domanda di autorizzazione alla somministrazione di alimenti e
bevande. La domanda si considera accolta qualora non sia comunicato
il diniego entro 60 giorni dalla data di presentazione.