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Aprire un bar riservato ai soli soci di un circolo privato con o senza finalità assistenziali

Per bar riservato ai soli soci  di un  "circolo" si intende il luogo  di ritrovo al quale sono ammesse più persone, ben individuabili, definiti soci.
Quasi tutti i circoli sono aderenti  ad organismi od enti che hanno finalità assistenziali o ricreative  riconosciute dal Ministero dell'Interno (ad es. CRAL, ARCI, ACLI, ecc.)
Altri hanno nomi e finalità diverse.
All'interno dei circoli, siano essi aderenti o non aderenti  ad organismi od enti nazionali è possibile effettuare la somministrazione di alimenti e bevande  (art. 3 comma 6 L. 287/91).
La nuova disciplina in materia di somministrazione di alimenti e bevande all'interno dei circoli privati , ispirata ai principi della semplificazione e dell'autocertificazione, dispone in maniera diversa a seconda che le associazioni e i circoli siano o meno aderenti a enti od organizzazioni nazionali le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'Interno.

 

Requisiti
Per poter somministrare ai soci del circolo alimenti e bevande, l'associazione o circolo deve essere regolarmente  costituita. Questa deve avere le caratteristiche  di cui all'art. 111, comma 3 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi approvato con Decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 22.12.1986 e successive modifiche. I locali di circoli privati o di enti  in cui si somministrano alimenti o bevande devono essere ubicati  all'interno  della struttura adibita a sede del circolo o dell'ente collettivo e non devono avere accesso diretto da strade, piazze o altri luoghi pubblici. All'esterno della struttura non possono essere apposte insegne, targhe o altre indicazioni che pubblicizzano le attività di somministrazione esercitate all'interno. Qualora l'attività di somministrazione  sia esercitata in forma di impresa, il soggetto titolare dell'impresa individuale , il legale rappresentante della società o suo delegato, deve  possedere i requisiti professionali previsti dall'art. 8 della L. R. n. 30 del 9.12.2005. Il Presidente del circolo, il titolare di ditta individuale, il legale rappresentante della società non deve essere sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza( legge antimafia). Nel caso di società tale requisito deve essere posseduto da tutti i soci  (SNC) dai soci accomandatari(SAS e SAPA), dall'Amministratore unico  ovvero dal Presidente ed i vari consiglieri (SPA e SRL).
Modalità per ottenere il servizio

Con il DPR n. 235/2001 si individuano due situazioni:
a) associazioni e circoli aderenti  a enti o organizzazioni nazionali aventi finalità assistenziali;
b) associazioni e circoli non aderenti a enti o organizzazioni nazionali aventi finalità assistenziali.

a)Nel primo caso, basterà presentare la dichiarazione di inizio attività per somministrare alimenti e bevande a favore dei propri associati presso la sede dove vengono svolte le attività istituzionali, con inizio  doppo il 30 giorno dalla data di comunicazione.

b)Nel secondo caso, si dovrà invece presentare una vera e propria domanda di autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande. La domanda si considera accolta qualora non sia comunicato il diniego entro 60 giorni dalla data di presentazione.

 

 

Normativa di riferimento
L. 287 del 25.08.1991, L. 241 del 7.8.1990, D.P.R.n.235 del 4.4.2001
Informazioni
Ufficio:
Sportello Unico Attività Produttive
Referente:
Dott. Giuliano Anselmo
Sede:
Piazza Garibaldi 1
Telefono:
+39.071.6629254 +39.071.6629255
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