RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Per gli interventi che
non riguardano
gli immobili ricadenti nell'ambito dei centri storici, gli edifici vincolati ai sensi del D. Lgs. 22.01.2004 n. 42 artt. 21 e 146 - e s.m.i., gli edifici individuati dal PRG con vincolo di conservazione, le zone territoriali omogenee "E".
Ing. Mario Patonico
Tel. 071/6629250
Fax. 071/6629263
e-mail: urba24a@comune.senigallia.an.it
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Per gli interventi che
riguardano
gli immobili ricadenti nell'ambito dei centri storici, gli edifici vincolati sensi del D. Lgs. 22.01.2004 n. 42 artt. 21 e 146 - e s.m.i., , gli edifici individuati dal PRG con vincolo di conservazione, le zone territoriali omogenee "E".
Arch. Stefano Ciacci
Tel. 071/6629233
Fax. 071/6629263
e-mail: urba42@comune.senigallia.an.it
Iter procedurale
Occorre presentare alla sezione Front-Office dello Sportello Unico per l’Edilizia la denuncia di inizio attività almeno trenta giorni prima dell'inizio dei lavori utilizzando l’apposita modulistica completa di cartella edilizia debitamente compilata in ogni sua parte e corredata dalla documentazione prescritta dal vigente Regolamento edilizio; all'utente è rilasciata ricevuta comprovante la data di avvenuta presentazione.
La sezione Istruttoria Tecnica dello Sportello Unico per l’Edilizia entro 30 giorni dalla data di presentazione provvede alla verifica formale della denuncia di inizio attività e qualora ne riscontri la non conformità alla normativa urbanistica ed edilizia notifica all'interessato l'ordine motivato di non effettuare il previsto intervento e, in caso di falsa attestazione del professionista abilitato, informa l'autorità giudiziaria e il consiglio dell'ordine di appartenenza; è comunque salva la facoltà di ripresentare la denuncia di inizio attività, con le modifiche o le integrazioni necessarie per renderla conforme alla normativa urbanistica ed edilizia.
E’ possibile ritirare, presso la sezione Front-Office dello Sportello Unico per l’Edilizia, copia della denuncia di inizio attività presentata solo dopo che la stessa è stata formalmente verificata dalla sezione Istruttoria Tecnica dello Sportello Unico per l’Edilizia.
Tempistica
La denuncia di inizio attività è sottoposta al termine massimo di validità di tre anni, con l'obbligo per l'interessato di comunicare la data di ultimazione dei lavori.
Per la realizzazione della parte di intervento non ultimato è necessaria la presentazione di una nuova denuncia di inizio attività.
Altre informazioni
Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto ad un vincolo la cui tutela compete, anche in via di delega, alla stessa Amministrazione Comunale, il termine di trenta giorni per l'effettivo inizio dei lavori decorre dal rilascio del relativo atto di assenso, qualora invece tale atto non sia favorevole, la denuncia è priva di effetti.
Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto ad un vincolo la cui tutela non compete all'Amministrazione Comunale, ove il parere favorevole del soggetto preposto alla tutela non sia allegato alla denuncia, il termine di trenta giorni per l'effettivo inizio dei lavori decorre dall'esito della conferenza dei servizi convocata ai sensi degli L. 07.08.1990 n. 24, art. 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater - e s.m.i., qualora invece l'esito fosse non favorevole, la denuncia è priva di effetti.
La sussistenza del titolo è provata con la copia della denuncia di inizio attività da cui risulti la data di ricevimento della denuncia, l’elenco di quanto presentato a corredo del progetto, l’attestazione del professionista abilitato, nonché gli atti di assenso eventualmente necessari.
La data di ultimazione dei lavori dovrà essere comunicata alla sezione Front-Office dello Sportello Unico per l’Edilizia, utilizzando l’apposita modulistica, ed allegando, in ottemperanza a quanto stabilito dalla L. 30.12.2004 n. 311, art. 1 c. 558 - e s.m.i. la ricevuta dell’avvenuta variazione catastale conseguente alle opere realizzate, ovvero, dichiarazione che le stesse non hanno comportato modificazioni del classamento (si rammenta che in assenza di tale documentazione sarà applicata la sanzione prevista dal D.P.R. 06.06.2001 n. 380, art. 37 c. 5 - e s.m.i.. Inoltre dovrà essere trasmessa, in ottemperanza a quanto disposto dal D. Lgs. 19.08.2005 n. 192, art. 8 - e s.m.i., la relazione di asseveramento a firma del direttore dei lavori in cui si dichiara la conformità delle opere realizzate rispetto al progetto e alla relazione depositata (si rammenta che in assenza di tale documentazione sarà applicata la sanzione prevista dal D. Lgs. 19.08.2005 n. 192, art. 15 c. 3 - e s.m.i.).
Al termine dei lavori un tecnico abilitato dovrà trasmettere alla sezione Front-Office dello Sportello Unico per l’Edilizia, utilizzando l’apposita modulistica, il certificato di collaudo finale che attesti la conformità dell'opera al progetto presentato con la denuncia di inizio attività.
Qualora l'intervento realizzato abbia influito sulle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati, valutate secondo quanto dispone la normativa vigente, dovrà essere presentata alla sezione Front-Office dello Sportello Unico per l’Edilizia, utilizzando l’apposita modulistica, entro quindici giorni dall'ultimazione dei lavori, istanza per il rilascio del certificato di agibilità.