
sportelli aperti al pubblico
L’agibilità deve essere richiesta qualora l'intervento edilizio realizzato mediante denuncia di inizio attività o permesso di costruire abbia influito sulle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati, valutate secondo quanto dispone la normativa vigente.
DOCUMENTI DA PRESENTARE:
Istanza in bollo, utilizzando il modello predisposto dallo Sportello Unico per l’Edilizia, corredata dalla documentazione prescritta dal D.P.R. 06.06.2001 n. 380, art. 25 – e s.m.i..
REQUISITI:
L’istanza di agibilità deve essere presentata dal proprietario o da chi è titolare di un diritto reale sul bene oggetto di intervento entro quindici giorni dalla comunicazione di ultimazione dei lavori.
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE:
L’istanza può essere inoltrata tramite il servizio postale o consegnata direttamente al front-office dello Sportello Unico per l'Edilizia dove gli operatori rilasciano ricevuta comprovante la data di presentazione.
COSTI:
bollo sull’istanza, diritti di segreteria, bollo sul provvedimento.
ITER PROCEDURALE E TEMPISTICA:
Il Responsabile dello Sportello Unico per l’Edilizia inoltra al richiedente, entro 10 giorni dalla presentazione dell’istanza, la comunicazione di avvio del procedimento ai sensi della L. 07.08.1990 n. 241, art. 7 - e s.m.i..
Entro 30 giorni dalla ricezione della domanda il dirigente, verificata la documentazione trasmessa, previa eventuale ispezione dell’edificio rilascia il certificato di agibilità.
Trascorso il termine di 30 giorni l’agibilità si intende attestata nel caso sia stato rilasciato il parere dell’ASUR; in caso di autodichiarazione, il termine per la formazione del silenzio assenso è di 60 giorni.
Il termine può essere interrotto una sola volta dal Responsabile del Procedimento, entro 15 giorni dalla data di presentazione dell’istanza, esclusivamente per la richiesta di documentazione integrativa che non sia già nella disponibilità dell’amministrazione o che non possa essere acquisita autonomamente; in tal caso, il termine di 30 giorni ricomincia a decorrere dalla data di ricezione della documentazione integrativa.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO:
D.P.R. 06.06.2001 n. 380, artt. 24, 25 e 26 – e s.m.i..
ANNOTAZIONI:
E’ ammesso presentare istanza di agibilità parziale a condizione che la porzione di fabbricato sia strutturalmente e funzionalmente autonoma, dotata delle relative opere di urbanizzazione primaria collaudate e, se dovuto, dello standard a parcheggio.
La mancata presentazione della domanda di agibilità, ove necessaria, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal D.P.R. 06.06.2001 n. 380, art. 24 - e s.m.i..
Il rilascio del certificato di agibilità non impedisce l’esercizio del potere di dichiarazione di inagibilità di un edificio o di parte di esso ai sensi del R.D. 27.07.1934 n. 1265, art. 222 - e s.m.i..
MODULISTICA:
La modulistica è scaricabile, in formato RTF o PDF, dalla sezione “ALLEGATI” presente in questa pagina nonché reperibile in formato cartaceo presso il front-office dello Sportello Unico per l’Edilizia.
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MODELLO |
FILE |
DESCRIZIONE |
ULTIMA MODIFICA |
| R_010P | Richiesta agibilità totale/parziale | 20.01.2012 | |
| R_010R | RTF | Richiesta agibilità totale/parziale | 20.01.2012 |
| R_020P | Attestazione agibilità totale/parziale | 20.01.2012 | |
| R_020R | RTF | Attestazione agibilità totale/parziale | 20.01.2012 |
Si informa che é vietato presentare modulistica che sia stata modificata nei contenuti rispetto a quella predisposta dallo Sportello Unico per l'Edilizia.
INFORMAZIONI:
E’ possibile conoscere lo stato della pratica attraverso il proprio computer accedendo dal portale dello Sportello Unico per l’Edilizia al servizio "ricerca pratiche on-line" oppure rivolgendosi al front-office dello Sportello Unico per l'Edilizia negli orari di apertura.











