





Dal 13 agosto 2010 è entrata in vigore la modifica all’articolo 6 del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160, in base alla quale i locali di somministrazione di alimenti e bevande, compresa l’attività svolta presso i circoli privati, chi esercita attività di somministrazione di alimenti e bevande su aree pubbliche e chi esercita somministrazione temporanea di alimenti e bevande , non potranno somministrare alcolici dalle ore 3.00 alle ore 6.00 di ogni giorno.
Per i negozi , comprese le attività artigianali con annessa attività di vendita, il divieto di vendita delle bevande alcoliche scatta dalle ore 24.00, fino alle ore 6.00 . Resta fermo il divieto di somministrazione di alcolici dalle ore 24.00 alle ore 7.00 per gli operatori del commercio su aree pubbliche che esercitano la propria attività al di fuori di manifestazioni pubbliche, così come previsto dall'art. 14.bis della Legge 125/01.
Unica eccezione per la notte tra il 15 e il 16 agosto e tra il 31 dicembre e il 1° gennaio durante le quali il divieto di somministrazione di alcolici non si applica.
Il mancato rispetto di tali disposizioni comporta l’applicazione della sanzione amministrativa da € 5.000 a € 20.000.
In caso di due violazioni nel biennio vi è la sospensione dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività per un periodo da 7 a 30 giorni.
Dal 13 novembre 2010 i titolari e i gestori dei locali di
somministrazione e di vendita di alimenti e bevande che restano aperti dopo le
ore 24, devono avere presso almeno un'uscita del locale un apparecchio
di rilevazione del tasso alcolemico , di tipo precursore chimico o
elettronico, a disposizione dei clienti che desiderino verificare il proprio
stato di idoneità alla guida dopo l'assunzione di alcool e devono
esporre all'entrata, all'interno e all'uscita dei locali
apposite tabelle che riproducano:
a) la descrizione dei sintomi correlati ai diversi livelli di concentrazione
alcolemica nell'aria alveolare espirata;
b) le quantità, espresse in centimetri cubici, delle bevande alcoliche più
comuni che determinano il superamento del tasso alcolemico per la guida in stato
di ebbrezza, pari a 0,5 grammi per litro, da determinare anche sulla base del
peso corporeo.
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