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COMUNICAZIONE NUOVE DISPOSIZIONI NORMATIVE

MODALITA’ APPLICATIVE DEL D.P.C.M. 12.12.2005
In attuazione del Decreto Legislativo 22.01.2004 n° 42 (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio) è stato emanato in data 12.12.2005 il Decreto del Consiglio dei Ministri che ha introdotto importati novità circa la documentazione necessaria ed indispensabile per la verifica di compatibilità paesaggistica delle opere soggette ad autorizzazione, ai sensi dell’art. 146 del sopra citato decreto legislativo, fissando in particolare i criteri per la redazione della “relazione paesaggistica”. Pertanto a partire dal 01.08.2006 (data di entrata in vigore del D.P.C.M. 12.12.2005) tutte le richieste di autorizzazione paesaggistica devono essere corredate da una relazione paesaggistica i cui contenuti minimi sono quelli prescritti dal citato decreto.
Si fa presente che presso il sito del Ministero per i Beni e le Attività Culturali all’indirizzo internet: www.bap.beniculturali.it/new/documenti/rel_paesaggistica.pdf è scaricabile una pubblicazione redatta dalla Direzione Generale che può costituire un utile strumento per la comprensione dei contenuti e delle finalità del nuovo provvedimento legislativo.

DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITA’ CONTRIBUTIVA (D.U.R.C.)
Riferimenti normativi
L’art. 3 comma 8 del D. Lgs 14.08.1996 n° 494 , così come sostituito, integrato e/o modificato dai Decreti Legislativi 19.11.1999 n° 528, 10.09.2003 n° 276 e 06.10.2004 n° 251, prescrive che il committente o il responsabile dei lavori:
- chiede alle imprese esecutrici una dichiarazione dell’organico medio annuo, distinto per qualifica, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparative più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;
- chiede un certificato di regolarità contributiva. Tale certificato può essere rilasciato, oltre che dall’INPS e dall’INAIL, per quanto di rispettiva competenza, anche dalle Casse Edili le quali stipulano una apposita convenzione con i predetti istituti al fine del rilascio di un documento unico di regolarità contributiva;
- trasmette all’amministrazione concedente prima dell’inizio dei lavori, oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività, il nominativo delle imprese esecutrici dei lavori unitamente alla documentazione di cui alle lettere b) e b-bis). In assenza della certificazione della regolarità contributiva, anche in caso di variazione dell’impresa, è sospesa l’efficacia del titolo abilitativo.
L’art. 1 della L.R. 23.02.2005 n° 8 prescrive che per i lavori privati soggetti a denuncia di inizio attività o a permesso di costruire e non eseguiti in economia, il committente o il responsabile dei lavori può affidare al direttore dei lavori o, qualora previsto, al coordinatore per l’esecuzione, l’incarico di:
- acquisire, all’inizio e alla conclusione dei lavori, il documento unico di regolarità contributiva e trasmetterlo al Comune competente;
Definizione
Per Documento Unico di Regolarità Contributiva deve intendersi il certificato che, sulla base di un’unica richiesta, attesti contestualmente la regolarità di una impresa per quanto concerne gli adempimenti INPS, INAIL e Cassa Edile.
Con una nota del 14.07.2004 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha chiarito che la verifica della regolarità contributiva, comportando un accertamento tecnico, non può per sua natura essere demandato al dichiarante attraverso una autocertificazione ma va effettuato necessariamente dagli Istituti incaricati della riscossione dei contributi;
Ambito di applicazione
Il Documento Unico di Regolarità Contributiva è richiesto a tutte le imprese che eseguono opere pubbliche o lavori privati subordinati al rilascio del permesso di costruire o alla presentazione della denuncia di inizio attività.
Il Documento Unico di Regolarità Contributiva può essere utilizzato per più cantieri nei limiti della sua validità;
Validità
A seguito dell’entrata in vigore della Legge 23.02.2006 n° 51 ,di conversione del D.L. 30.12.2005 n° 273, la validità del Documento Unico di Regolarità Contributiva è di tre mesi dalla data di rilascio.
Esclusioni:
Sia con nota del 05.12.2005 e 22.12.2005 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali che con circolare dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale n° 9 del 27.01.2006 è stato chiarito che sono escluse dall’obbligo della richiesta del D.U.R.C. solamente i lavoratori autonomi e le società senza dipendenti.
Al fine di applicare in maniera univoca le suddette disposizioni così da raggiungere appieno alla finalità della legge che è quella di contrastare i fenomeni di lavoro irregolare si dispone che dalla data del 01.10.2006;
1. in allegato alla comunicazione di inizio lavori, alla comunicazione di cambio dell’impresa esecutrice e alla denuncia di inizio attività dovrà essere allegata la seguente documentazione:
- Documento Unico di Regolarità Contributiva, anche in copia fotostatica, in corso di validità;
- Dichiarazione Sostitutiva dell’Atto di Notorietà, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante l’organico medio annuo, distinto per qualifica, e il contratto collettivo applicato ai lavoratori dipendenti;
Nel caso di esecuzione dei lavori da parte di lavoratori autonomi e di società senza dipendenti dovrà essere prodotta Dichiarazione Sostitutiva dell’Atto di Notorietà attestante l’esonero dalla presentazione del D.U.R.C. in quanto ditta individuale che non occupa dipendenti;
2. in allegato alla comunicazione di fine lavori dovrà essere allegata la seguente documentazione:
- copia fotostatica del Documento Unico di Regolarità Contributiva in corso di validità;
Si fa altresì presente che i lavori in economia diretta possono essere eseguiti solamente per opere di modesta entità che non incidono sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e non interessano parti strutturali dell’edificio.

ADEMPIMENTI DI CUI ALL’ART. 1 COMMA 336 DELLA LEGGE 30.12.2004 N° 311
La Legge n° 30.12.2004 n° 311 ha previsto all’art. 1 comma 336 che i comuni effettuino degli accertamenti mirati a verificare la rispondenza degli elaborati catastali con le situazioni reali degli immobili, in particolare se sono stati effettuati interventi sugli immobili che potrebbero avere reso non coerente la destinazione con il classamento. L’Agenzia del Territorio ha individuato in maniera dettagliata, attraverso la circolare n° 1 del 03.01.2006, tutti gli interventi che di norma comportano l’obbligo di un aggiornamento catastale e quelli invece ininfluenti a tale fine.
L’ufficio verificherà le dichiarazioni prodotte inerenti il classamento catastale dell’immobile e/o la variazione catastale attenendosi alla circolare dell’Agenzia del Territorio n° 01/06 e alla disposizioni della legge 311/04.

MODALITA’ APPLICATIVE DEL D. LGS. 192/2005 E D.M. 27.07.2005 IN MATERIA DI RISPARMIO ENERGETICO E DI USO RAZIONALE DELL’ENERGIA.
Il Decreto Legislativo 192/05 e il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 27.07.2005 hanno introdotto notevoli modifiche al preesistente quadro normativo relativo alle prestazioni energetiche degli edifici e alle modalità di progettazione degli impianti termici imponendo il rispetto di nuovi parametri e prescrizioni. Alcune disposizioni, come indicato nella norma transitoria, sono immediatamente esecutive per tutte le denuncie di inizio attività e le richieste di permesso di costruire inoltrate allo Sportello Unico per l’Edilizia dopo la data del 08.10.2005, mentre altre disposizioni, tra cui la certificazione energetica dell’edificio, sono rinviate in attesa dell’emanazione dei decreti attuativi. Pertanto il calcolo della prestazione energetica degli edifici per la climatizzazione invernale è regolato dalla Legge 09.01.1991 n° 10 come modificata dal presente decreto i tecnici progettisti degli impianti dovranno adeguare i metodi di calcolo a quanto sopra esposto e a trasmettere contestualmente alla fine dei lavori la relazione di asseveramento prescritta dall’art. 8 in cui si dichiara la conformità delle opere realizzate rispetto al progetto e alla relazione depositata al fine di non incorrere nelle sanzioni amministrative previste dall’art. 15 comma 3.
Si fa presente che in data 23.05.2006 il Ministero per lo Sviluppo Economico ha emanato la Circolare n° 8.895 contenente chiarimenti e precisazioni circa le modalità applicative del D. Lgs. 192/05.
Si comunica infine che, in applicazione del D.M. 27.07.2005 con il quale si richiede ai comuni di adeguare i regolamenti edilizi e gli strumenti di pianificazione urbanistica tenendo conto degli aspetti di risparmio energetico e di utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili, in sede di approvazione del nuovo regolamento edilizio -attualmente in fase di revisione- saranno introdotti incentivi per le soluzioni progettuali e costruttive che favoriscano il risparmio energetico.

INSTALLAZIONE DI DEPOSITI DI GPL DI CAPACITA’ INFERIORE A 13 MC.
Ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. n° 128 del 22.02.2006, l’installazione di depositi di GPL di capacità complessiva non superiore a 13 mc è considerata ai fini urbanistici ed edilizi attività edilizia libera di cui all’art. 6 del D.P.R. 380/01 e successive modifiche ed integrazioni e pertanto tale intervento può essere eseguito senza titolo abilitativo. Si fa presente che, fermo restando il rispetto di altre eventuali normative sovracomunale (vigili del fuoco ecc…), prima dell’installazione dovrà essere depositato presso lo sportello unico per l’edilizia comunicazione di attività edilizia libera il cui modulo è scaricabile dal sito internet o scaricabile da internet all’indirizzo www.comune.senigallia.an.it link Sportello Unico per l’Edilizia o ritirabile presso il front-office dello Sportello Unico per l’Edilizia.

TUTELA DEGLI ALBERI DI ALTO FUSTO
A seguito dell’entrata in vigore della L.R. 23.02.2005 n° 6 relativa alla tutela degli alberi ad alto fusto è stato emanato un nuovo elenco delle essenze da sottoporre a tutela nonché la casistica per la quale viene concessa l’autorizzazione all’abbattimento.
Si rammenta che l’autorizzazione all’abbattimento può essere concessa solo nei seguenti casi:
- realizzazione di opere pubbliche;
- realizzazione di opere di pubblica utilità;
- edificazione e ristrutturazione di costruzioni edilizie;
- realizzazione di opere di miglioramento o trasformazione fondiaria;
- diradamento di filari o gruppi per consentire ai singoli alberi ed al complesso un più equilibrato sviluppo strutturale e vegetativo;
- utilizzazione ternaria di un filare o gruppo di piante;
- alberi che arrecano danno a costruzioni, manufatti o a reti tecnologiche;
- alberi irrimediabilmente danneggiati da eventi calamitosi, atmosferici, malattie o da parassiti;
- alberi che minacciano rovina e rappresentano pericolo per la pubblica e privata incolumità.
Nei progetti per la realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità, per le costruzioni edilizie, in quelli di miglioramento o trasformazione fondiaria devono essere indicati gli alberi da abbattere attestando l’inesistenza di soluzioni alternative all’abbattimento degli stessi.
Si comunica che sino all’emanazione del Regolamento del Verde, da parte della Regione Marche, per alcune fattispecie resta ancora in vigore la L.R. 13.03.1985 n° 7 e successive modifiche ed integrazioni.
Si fa presente che con determinazione n° 1.406 del 16.12.2005 dei dirigenti del Servizio Lavori Pubblici-Ambiente e Servizio Urbanistica è stata approvata la procedura operativa relativa alle competenze al rilascio delle autorizzazione all’abbattimento degli alberi di alto fusto che per opportuna conoscenza viene di seguito riportato:
Il Servizio Urbanistica è titolare dei procedimenti relativi alle richieste di abbattimento degli alberi vivi di alto fusto e delle formazioni vegetali monumentali e miste, protetti dalla L.R. n. 6 del 23/02/2005 insistenti su proprietà privata.
Documenti che i privati dovranno obbligatoriamente adempiere:
a) Istanza di autorizzazione abbattimento alberi da presentare in bollo;
b) Documentazione fotografica (a sviluppo non istantaneo) nitide a colori, riportanti tutti gli alberi da abbattere;
c) planimetria di dettaglio in scala adeguata del luogo di intervento con indicata la posizione precisa di tutte le essenze e l’indicazione di quelle da abbattere;
d) fotocopia dell’autorizzazione del Servizio Fitosanitario Regionale (necessaria solo per i Platani);
e) relazione tecnica dettagliata a firma di un tecnico professionista delle motivazioni per le quali si chiede l’abbattimento dell’albero con la dichiarazione dell’impossibilità di soluzioni tecniche alternative;
f) perizia tecnica asseverata, nei limiti delle rispettive competenze, di un Perito Agrario o Dottore Agronomo o Forestale iscritto all’Albo. La perizia tecnica è obbligatoria nei casi di piante vive ma gravemente affette da malattie parassitarie, virali e crittogamiche e nei casi di pericolo di caduta: le indagini di stabilità potranno essere eseguite direttamente dal Servizio Urbanistica secondo la metodologia V.T.A. – Visual Tree Assestment che si avvalerà di un Dottore Agronomo o Forestale qualificato.
Per il ritiro dell’autorizzazione all’abbattimento il richiedente dovrà:
a) adempiere agli iter procedurali previsti dai Servizi competenti;
b) effettuare i versamenti previsti dalla deliberazione della Giunta Municipale n. 464 del 10/12/2003 e sue successive modificazioni ed integrazioni, oltre impegnarsi a corrispondere il totale rimborso delle spese effettivamente sostenute dall’Amministrazione Comunale per i controlli e le indagini tecniche eventualmente affidate a professionisti esterni.
Il Servizio Lavori e Servizi Pubblici Ambiente è titolare dei procedimenti relativi all’abbattimento degli alberi di proprietà comunale, sia di alto fusto sia protetti dalla L.R. n. 6 del 23/02/2005, nonché dei procedimenti relativi al rilascio di autorizzazioni e/o comunicazioni per potature di alberi di proprietà privata protetti dalla L.R. n. 6 del 23/02/2005.
a) Le competenze relative all’abbattimento degli alberi di proprietà comunale sono ripartite fra l’Ufficio Strade per le alberature in ambito extraurbano e l’Ufficio Gestione Ambiente e Territorio per le alberature in ambito urbano, nei parchi, nei giardini e nelle aree verdi. Per quanto attiene le alberature in area cimiteriale, mattatoio, impianti sportivi ed, in genere, nelle aree non direttamente controllate e manutenute dal Servizio Lavori e Servizi Pubblici, Ambiente, le competenze per l’attuazione della procedura qui illustrata sono prerogativa dei Servizi incaricati della loro gestione.
b) L’abbattimento di alberi “pericolanti”, cioè ove sussiste un pericolo immediato di schianto e pericolo per la pubblica incolumità, può essere effettuato dai VV.FF., dalle squadre comunali di pronto intervento, o dagli addetti comunali su ordine del personale tecnico preposto al servizio. Nei casi ove sussiste la presunzione di pericolo, l’abbattimento delle alberature potrà essere eseguito previa emissione di ordinanza sindacale ai sensi dell’art. 54, comma 2, del D. L.vo 18 agosto 2000, n. 267.
c) L’abbattimento di alberi comunali che non rientra nei casi precedenti, dovrà essere inserito in apposito progetto da sottoporre all’approvazione dell’Amministrazione Comunale.
d) Per i procedimenti relativi alle “comunicazioni” per potature ed abbattimento di alberi secchi di proprietà privata protetti dalla L.R. n. 6 del 23/02/2005, il richiedente dovrà adempiere a quanto previsto nel precedente punto 6.3 lettera a) e lettera b) se richiesto.
e) Le “comunicazioni” dovranno essere effettuate mediante autocertificazione in carta semplice su modello predisposto dal Servizio. Alla comunicazione dovranno essere allegate in duplice copia la documentazione fotografica che dimostri la condizione degli alberi e planimetrie a scala di dettaglio per l’esatta individuazione degli stessi.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO URBANISTICA
(Dott. Arch. De Paulis Enrica)



 


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