Cos’ è la Tari chi la deve pagare e quali sono le superfici tassabili
L’art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014) istituisce dall’anno 2014 l’IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC), che si fonda su due presupposti impositivi: il possesso di immobili e la fruizione di servizi comunali.
La IUC si compone dell’IMU (imposta di natura patrimoniale) e di una componente riferita ai servizi, articolata in TASI (tributo sui servizi indivisibili, a carico del possessore e dell’utilizzatore dell’immobile) e TARI (tassa sui rifiuti, destinata a finanziare il costo del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti, a carico dell’utilizzatore).
1.Presupposto per l’applicazione della tassa è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
Si definiscono:
a) utenze domestiche, le superfici adibite a civile abitazione;
b) utenze non domestiche, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività
commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.
2. Agli effetti dell’applicazione della tassa si considerano tassabili:
a) i locali, intesi come strutture stabilmente infisse al suolo chiuse o chiudibili da ogni lato verso l’esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie, e come superfici esclusive di box o garage accatastati nella categoria C/6 con classe di merito non inferiore alla seconda o che si trovano in un unico locale condominiale accessibile da un’unica apertura, anche se non chiusi o chiudibili;
b) le aree scoperte operative, intese sia come superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia come spazi circoscritti che non costituiscono locale, quali tettoie, balconi, terrazze, destinati in modo non occasionale allo svolgimento di una fase dell’attività
tipica delle utenze non domestiche, quali, a titolo esemplificativo, le aree adibite a campeggi, gestione di posteggi e parcheggi, distributori di carburanti, dancing, cinema all’aperto, banchi di vendita, depositi, aree di carico e scarico.
3. Sono escluse dalla tassa:
a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti accatastati nella categoria C/6 nella prima classe di merito, i cortili, i giardini e i parchi che non siano aree scoperte operative;
b) le aree comuni condominiali di cui all’art. 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.
4. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l’interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione della tassa.
TUTTA LA MODULISTICA (ISCRIZIONE ALLA TASSA RIFIUTI, CESSAZIONE, RIDUZIONI, ECC.) È PUBBLICATA AL PUNTO 2.Dichiarazione Tari.
Ufficio di riferimento: Ufficio Tributi
Telefono | 0714040168 | |
Indirizzo ufficio | Municipio, Palazzo La nuova Gioventù, Viale Leopardi n. 6 |
RESPONSABILE DOTT. ANDREA MARCANTONI