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Fondo “Governatore distrettuale di Senigallia” (1815–1860) e del “Governatore di Montalboddo/Ostra” (1814–1860) – INVENTARI a cura di Maria Tatiana Papi

Il fondo archivistico “Governatore distrettuale di Senigallia”, conservato presso l’archivio storico comunale di Senigallia, ospitato nel Palazzetto Baviera, è stato riordinato ed inventariato negli anni 2011-2014.
L’archivio, con documenti dal 1815 al 1860, ha una consistenza di fascicoli 468, pacchetti 2, registri 2, rubrica 1 in buste 84, registri 2.: viene illustrata la figura del Governatore distrettuale di Senigallia nella sua duplice funzione di supervisore della vita economico-amministrativa di Senigallia e delle comunità soggette e di giudice in materia civile e penale in prima istanza.

Con la chiusura del Congresso di Vienna, il Pontefice tornava in possesso dei territori precedentemente occupati dal regime napoleonico. Lo Stato pontificio era interessato da una riorganizzazione giuridico-amministrativa sancita con il Motu proprio del 6 luglio 1816, emanato dal pontefice Pio VII. Ciò comportava la suddivisione dello Sato in diciassette Delegazioni, suddivise in tre classi e rette da un delegato apostolico. Ogni delegazione comprendeva governi distrettuali o di primo ordine con a capo un governatore di primo ordine, e governi di secondo ordine con a capo governatori di secondo ordine, dipendenti dai primi.

Quella del Governatore era una figura importante che dipendeva, nell’esercizio delle sue facoltà, interamente dal Delegato apostolico, ad eccezione delle attribuzioni che riguardavano la sfera giudiziaria civile e nelle cause minori. Esercitava il potere giudiziario nelle materie civili: era competente nelle cause di valore non superiore a cento scudi, in quelle di “sommarissimo possessorio”, di “alimenti”, di “danni dati”, di “mercedi” dovute agli operai giornalieri, nelle controversie che insorgevano in tempo di fiera e mercato per le contrattazioni. Nella sfera penale era chiamato a giudicare nei delitti minori, cioè in quelli punibili con pene pecuniarie e “afflittive” equivalenti ad un anno di opera. I ricorsi civili erano giudicati dal tribunale civile di prima istanza presente nel capoluogo della Delegazione, i ricorsi in materia penale dal tribunale criminale della Delegazione apostolica. Al governatore spettava, inoltre, come stabiliva l’art. 84 del Tit. III del Motu proprio 6 luglio 1816, istruire processi anche per delitti gravi che erano di pertinenza dei tribunali di prima istanza della Delegazione.

Senigallia apparteneva alla Delegazione apostolica di Pesaro-Urbino, era sede di un governo distrettuale o di primo ordine, che comprendeva i governi di Mondolfo, Mondavio, con a capo governatori di secondo ordine. Con il riparto territoriale del 1817, del distretto di Senigallia facevano parte il governo di Senigallia con le comunità soggette di Monterado, Tomba di Senigallia, il governo di Mondolfo, di Mondavio. Quella del governatore era una figura importante: non doveva essere nativo del luogo cui era destinato, rappresentava l’elemento imparziale ed era di nomina sovrana. Egli fungeva da tramite tra il governo centrale e la periferia: le disposizioni, gli ordini delle autorità superiori erano prima spediti al governatore che poi li trasmetteva al Gonfaloniere di Senigallia e ai priori delle altre comunità, i quali a loro volta comunicavano con la delegazione apostolica attraverso il governatore.

Tutta la vita economico – amministrativa di Senigallia e delle comunità di Tomba, Monterado, Ripe, era filtrata dal governatore: la nomina dei salariati comunali, dei consiglieri e dei componenti la magistratura, la concessione degli appalti pubblici, l’imposizione delle tasse, l’esame dei preventivi e consuntivi dovevano essere sanzionati dalla Delegazione apostolica, che trasmetteva la propria approvazione tramite il governatore di Senigallia. Questi, inoltre, era responsabile dell’ordine pubblico, della tranquillità e del benessere delle comunità del circondario. Per garantirli erano frequenti gli scambi delle informazioni con i Dicasteri romani, la Delegazione apostolica, il gonfaloniere di Senigallia. Lo stesso governatore riferiva alla Delegazione apostolica sulla condotta degli oziosi e dei vagabondi, controllava i sorvegliati politici tramite relazioni stese dai Carabinieri del luogo, inviava rapporti periodici sullo stato delle carceri, rilasciava o rinnovava le licenze da caccia o di porto d’armi, concessione autorizzata dalla Delegazione apostolica.

Era esercitato un controllo sugli spettacoli pubblici, particolarmente evidente durante la celebrazione della fiera franca della Maddalena. In quell’occasione le compagnie teatrali dovevano sottoporre il loro repertorio al vaglio dell’autorità ecclesiastica, governativa e della Delegazione apostolica.
Con la emanazione dell’editto 5 luglio 1831, lo Stato pontificio era suddiviso in 20 province: la Comarca, sei Legazioni e tredici Delegazioni. Le Delegazioni comprendevano governi di primo ordine e di secondo ordine.
Senigallia apparteneva alla Delegazione apostolica di Pesaro – Urbino, era sede di un governo distrettuale o di primo ordine. Il distretto di Senigallia comprendeva il governo di Senigallia con le comunità ad esso soggette: Tomba di Senigallia, Monterado e Ripe con appodiato Porcozzone, e il governo di Mondavio. Le funzioni e competenze del Governatore non subirono modifiche in seguito a successivi riparti ed editti.
Il governatore esercitò le sue funzioni fino al settembre 1860, con la nascita del nuovo Stato italiano subentrò una nuova figura, quella del giusdicente locale.

Nel riordinare il fondo archivistico Governatore distrettuale di Senigallia sono stati rinvenuti documenti prodotti dal Governatore di Montalboddo, oggi Ostra, frammisti al primo fondo e con il quale non hanno alcuna relazione, se non il fatto che viene illustrata in entrambi la figura del governatore, di primo ordine o distrettuale per Senigallia, di secondo ordine per Montalboddo.
Il Governatore di Montalboddo, infatti, dipendeva dal governatore distrettuale di Jesi e Jesi apparteneva alla Delegazione apostolica di Ancona.
Il fondo con documenti dal 1814 al 1860 e con antecedenti del 1805, del 1807, ha una consistenza di 64 unità archivistiche: registri 6, fascicoli 56, rubriche 2 in buste 2.
Le funzioni del governatore di Montalboddo erano analoghe a quelle del Governatore distrettuale di Senigallia, cambiava l’ambito territoriale, costituito dalle comunità soggette di Montalboddo, Belvedere e Morro. Era, però, un governo di secondo ordine, che dipendeva dal governo distrettuale di Jesi. Il governatore di Montalboddo esercitava un controllo sulla vita economico-amministrativa delle comunità soggette e aveva competenze in materia giudiziaria: era giudice nelle cause civili e penali in prima istanza.

di Maria Tatiana Papi