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Chi deve pagare la Tasi

LA TASI È ABOLITA DAL 1° GENNAIO 2020 ED ACCORPATA ALL’I.MU. (Legge 27 dicembre 2019, n. 160, art. 1, commi da 738 a 783).

Il presupposto impositivo della TASI (art. 1, comma 669 e seguenti, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, così come modificata dall’art.1 c. 14 lettera b) della L. 208/2015), è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati e di aree edificabili ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell’abitazione principale, secondo le definizioni valide ai fini dell’Imposta municipale propria (IMU), escluse quelle classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9.

Il tributo sui servizi indivisibili è destinato al finanziamento di quei servizi per i quali non è possibile individuare l’intensità degli stessi usufruita da ogni singolo soggetto, ed erogati in favore della collettività, quali ad esempio: pubblica illuminazione,
manutenzione stradale, verde pubblico, polizia locale e protezione civile.

Nel caso in cui l’unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale di proprietà sull’immobile, che non l’abbia adibito ad abitazione principale – fattispecie esente -, il versamento della TASI dovrà essere effettuato
autonomamente dai singoli soggetti: il titolare del diritto reale verserà una quota pari al 90% dell’ammontare del tributo, applicando l’aliquota deliberata dal Comune e relativa alla propria condizione soggettiva, mentre l’occupante verserà una
quota pari al 10%, facendo riferimento alla condizione del titolare del diritto reale. In caso di pluralità di possessori o detentori, questi sono tenuti in solido al pagamento di una unica obbligazione tributaria, senza tenere in considerazione le percentuali di possesso.

Ai soli fini della determinazione dell’importo complessivamente dovuto, in presenza di due o più comproprietari, di cui uno o più residenti nell’immobile, il calcolo dovrà essere effettuato con riferimento alla quota di possesso di ciascun comproprietario, applicando l’aliquota e l’eventuale detrazione relativa alla propria condizione soggettiva. In questi casi l’importo minimo di € 10,00 al di sotto del quale non devono essere effettuati i versamenti si applica con riferimento all’imposta complessivamente dovuta.
In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario per la durata della locazione.

In caso di detenzione temporanea non superiore a sei mesi l’anno, la TASI è dovuta esclusivamente dal possessore dei locali o aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.
Per i locali in multiproprietà e i centri commerciali integrati, il versamento della TASI deve essere effettuato da colui che gestisce i servizi comuni sui locali e le aree scoperte di uso comune e per le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori.

Infine, sempre dall’anno 2016, è prevista una riduzione al 75% dell’imposta determinata applicando l’aliquota stabilita dal Comune per gli immobili locati a canone concordato secondo le previsioni di cui all’art. 1 c. 54 della L. 208/2015 (disponibile
dichiarazione sostitutiva sul sito web comunale).