Ci sono due modalità per procedere alla separazione consensuale, al divorzio o alla modifica delle condizioni di separazione o divorzio: in assenza di figli minori o maggiorenni economicamente non autosufficienti, i coniugi possono comparire di fronte all’Ufficiale di Stato Civile.
L’accordo non deve contenere patti di trasferimento patrimoniale né la determinazione di un obbligo di pagamento di una somma di denaro a titolo di assegno periodico. Invece in presenza di figli minori o maggiorenni economicamente non autosufficienti, i coniugi possono rivolgersi ad un avvocato per procedere con una negoziazione assistita.
Per tutte le altre ipotesi, i coniugi devono fare richiesta al Tribunale ordinario. Per maggiori informazioni, consulta la seguente pagina https://www.comune.senigallia.an.it/servizio/accordo-di-separazione-o-divorzio-davanti-allufficiale-di-stato-civile/.
Pagina aggiornata il 12/07/2024