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Alcool e guida

Tutti i provvedimenti per il contrasto alla guida in stato di ebbrezza

Neo patentati e conducenti professionali

Tolleranza 0 per i neo patentati e i conducenti professionali. I minori di anni 21 alla guida di qualsiasi veicolo, i conducenti nei primi tre anni dal conseguimento della patente di guida di categoria B, i conducenti che esercitano attività di trasporto di persone e di cose, i conducenti di autoveicoli di massa superiore a 3,5 t, di autobus NON possono bere alcolici perché il tasso di alcolemia deve essere uguale a zero.

Se il tasso alcolemico è compreso fra 0,0 e 0,5 g/l, per i neopatentati o i conducenti con meno di 21 anni o i conducenti professionali sono previste una sanzione pecuniaria di € 168 (€ 336 se responsabili di incidenti), se pagata entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione del verbale, e la decurtazione di 5 punti dalla patente, ma i punti raddoppiano se la patente è stata presa da meno di tre anni. Inoltre il conducente minore di 18 anni, che abbia un tasso compreso fra 0,0 e 0,5, non può conseguire la patente B prima di aver compiuto 19 anni.

Se il tasso è fra 0,5 e 0,8 g/l, per i neopatentati o i conducenti con meno di 21 anni o i conducenti professionali oltre alla sanzione pecuniaria di € 725,33 (€ 1.450,66 se responsabili di incidenti), se pagata entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione del verbale, sono previsti la decurtazione di 10 punti (raddoppia se neopatentato), la sospensione della patente da 4 a 8 mesi (se responsabile di incidente da 8 a 16 mesi) e il fermo del veicolo nel caso in cui si è responsabili di incidente stradale e il veicolo appartenga al conducente. Inoltre il conducente minore di 18 anni, che abbia un tasso superiore a 0,5 g/l, non può conseguire la patente B prima di aver compiuto 21 anni.

Se il tasso è fra 0,8 e 1,5, è un REATO per cui l’ammenda è decisa dal giudice. Sono previsti l’arresto, la decurtazione di 10 punti (raddoppia se neopatentato), la sospensione della patente, il sequestro del veicolo ai fini della confisca ma solo se è un motoveicolo o ciclomotore e se appartiene al conducente. Se si è responsabili di incidente, si applica anche il fermo del veicolo per 180 giorni se il veicolo appartiene al conducente

Se il tasso è superiore a 1,5 g/l, si applicano le sanzioni previste dal caso precedente, ma aggravate e il sequestro per la confisca si applica anche agli autoveicoli, sempre che appartengano al conducente. Se il tasso è superiore a 1,5 g/l e si è responsabili di incidente o si è recidivi nel biennio, è prevista anche la revoca della patente e non è possibile conseguire una nuova patente prima di 3 anni.

Alcune notizie importanti

  • Se il conducente rifiuta l’accertamento valgono le sanzioni del caso precedente
  • In stato di ebbrezza è vietato guidare anche la bicicletta
  • Per il responsabile di incidente stradale le sanzioni sono più aspre
  • La guida in stato di ebbrezza si può contestare anche solo su base sintomatica, senza etilometro.

Altri conducenti che non rientrano nelle categorie indicate sopra

Con un tasso inferiore a 0,5 g/l è possibile guidare.

Se il tasso è fra 0,5 e 0,8 g/l, oltre alla sanzione pecuniaria di € 532 (€ 1.064 se responsabili di incidenti), se pagata entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione del verbale, sono previste la decurtazione di 10 punti, la sospensione della patente da 3 a 6 mesi (se responsabile di incidente da 6 a 12 mesi) e il fermo del veicolo per 180 giorni nel caso in cui si è responsabili di incidente stradale e il veicolo appartenga al conducente.

Se il tasso è superiore a 0,8 g/l, è un REATO.

Se il tasso è superiore a 0,8 g/l ma inferiore o uguale a 1,5 g/l, sono previsti l’ammenda da € 800 a € 3.200, l’arresto fino a 6 mesi, la decurtazione di 10 punti, la sospensione della patente da 6 mesi ad un anno, il sequestro del veicolo ai fini della confisca ma, solo se è un motoveicolo o ciclomotore e se appartiene al conducente.

Se il tasso è superiore a 1,5 g/l, sono previsti l’ammenda da € 1.500 a € 6.000, l’arresto da 6 mesi ad 1 anno, la decurtazione di 10 punti, la sospensione della patente da 1 a 2 anni. Il sequestro per la confisca si applica a qualsiasi veicolo, sempre che appartenga al conducente. Se si è responsabili di incidente le sanzioni si inaspriscono (ed è previsto l’eventuale fermo del veicolo per 180 giorni) e se il tasso è superiore a 1,5 g/l si applica anche la revoca della patente. La revoca della patente si applica anche in caso di recidiva nel biennio.

In caso di rifiuto dell’accertamento dello stato di ebbrezza, il reato è punito con le stesse sanzioni previste per la guida con tasso alcolemico maggiore di 1,5 g/l.


Ubriachezza manifesta

Le persone, di qualunque età, che non guidano, ma sono in condizione di ubriachezza manifesta nei luoghi pubblici sono soggette ad una sanzione amministrativa pecuniaria. La pena è l’arresto da tre a sei mesi se il fatto è commesso da chi ha già riportato una condanna per delitto non colposo contro la vita o la incolumità individuale. La pena è aumentata se l’ubriachezza è abituale.

Ufficio di riferimento: U.O.A. Polizia Locale

Telefono 071 6629288
Indirizzo ufficio P.zza Garibaldi - 60019 Senigallia (AN)

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