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Movimenti non commerciali degli animali da compagnia

Obbligatoria la vaccinazione antirabbica

Si rende noto che, in riferimento a quanto previsto dal Regolamento dell’Unione Europea n. 576/2013 circa i movimenti a carattere non commerciale degli animali da compagnia, in particolare di cani, gatti e furetti sia fra Paesi membri dell’Unione Europea che per le introduzioni da Paesi terzi, il ministero della Salute nazionale ha sancito l’obbligo della vaccinazione antirabbica a prescindere dall’età dell’animale.

Pertanto, il ministero della Salute non ha inteso avvalersi della deroga che, a determinate condizioni, rende possibile l’introduzione nel territorio nazionale dei cuccioli che abbiano meno di dodici settimane d’età e non siano stati vaccinati nei confronti della rabbia o che abbiano tra le dodici e sedici settimane di età e che, seppure vaccinati, non siano ancora protetti.

Inoltre, il regolamento stabilisce che il numero massimo di cani, gatti e furetti che possono accompagnare il proprietario o una persona autorizzata durante un singolo movimento a carattere non commerciale non deve essere superiore a cinque.

Questo numero può essere superato solo se gli animali debbano partecipare a competizioni, mostre o eventi sportivi e abbiano più di sei mesi d’età.