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Art. 3.1 lett. j) – Regole di calcolo della tariffa

Art. 3.1 lett. j) All. A alla deliberazione Arera n. 444 del 31.10.2019

La tassa sui rifiuti è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un’autonoma obbligazione tributaria. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all’entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.

L’insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali. A tal fine, i rifiuti riferibili alle utenze non domestiche sono determinati in base ai coefficienti di produttività Kd di cui alla tabella 4a, all. 1, del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all’Anagrafe del Comune. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e che dimorano nell’utenza per almeno sei mesi nell’anno solare. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l’alloggio. Le variazioni del numero degli occupanti hanno effetto dal giorno in cui si verificano. Per le utenze domestiche condotte da soggetti che non vi hanno stabilito la residenza, per gli alloggi dei cittadini italiani residenti all’estero e per gli alloggi a disposizione di soggetti diversi dalle persone fisiche si assume come numero degli occupanti quello determinato nella delibera tariffaria sulla base della quantità media di rifiuti attribuibile alle utenze domestiche non residenti. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche condotte da un occupante, se condotte da persona fisica priva nel comune di utenze abitative. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate di seguito:

  1. Associazioni, biblioteche, musei, scuole, luoghi di culto
  2. Cinematografi, teatri
  3. Autorimesse, magazzini senza vendita diretta
  4. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
  5. Stabilimenti balneari
  6. Autosaloni, esposizioni
  7. Alberghi con ristorante
  8. Alberghi senza ristorante
  9. Carceri, case di cura e di riposo, caserme
  10. Ospedali
  11. Agenzie, studi professionali, uffici
  12. Banche e istituti di credito
  13. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli
  14. Edicole, farmacie, plurilicenza, tabaccai
  15. Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
  16. Banchi di mercato beni durevoli
  17. Attività artigianali tipo botteghe: barbiere, estetista, parrucchiere
  18. Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
  19. Autofficina, carrozzeria, elettrauto
  20. Attività industriali con capannoni di produzione
  21. Attività artigianali di produzione beni specifici
  22. Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie
  23. Birrerie, hamburgherie, mense
  24. Bar, caffè, pasticceria
  25. Generi alimentari (macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi, supermercati)
  26. Plurilicenze alimentari e/o miste
  27. Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio
  28. Ipermercati di generi misti
  29. Banchi di mercato generi alimentari
  30. Discoteche, night-club

1-bis. All’interno della categoria n. 5 Stabilimenti balneari, si distinguono in una sottocategoria gli esercenti che hanno segnalato la somministrazione di alimenti e bevande accessoria all’attività principale ai sensi dell’art. 64 della L. R. 10 novembre 2009, n. 27.

1-ter. All’interno della categoria n. 7 Alberghi con ristorante si distinguono in una sottocategoria le strutture ricettive che prevedono la somministrazione di alimenti e bevande esclusivamente agli alloggiati e loro ospiti.

1-quater. All’interno della categoria n. 8 Alberghi senza ristorante si distinguono in una sottocategoria gli agriturismi.

L’inserimento di un’utenza in una delle categorie di attività previste viene effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall’ISTAT relativa all’attività principale o ad eventuali attività secondarie, o sulla base del titolo autorizzativo all’esercizio dell’attività o del settore di attività dichiarato ai fini IVA. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio. Sono tuttavia applicate le tariffe corrispondenti alla specifica tipologia d’uso alle superfici con un’autonoma e distinta utilizzazione. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d’uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un’attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata. Per la disciplina delle riduzioni e delle agevolazioni, oltre a quanto indicato al successivo punto, si vedano gli artt. 24 e seguenti del Regolamento.