Esplora contenuti correlati

Art. 3.1 lett. p) – Informazioni per ritardato od omesso pagamento

Art. 3.1 lett. p) All. A alla deliberazione Arera n. 444 del 31.10.2019

Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nelle dichiarazione presentate dai soggetti passivi e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. A tal fine può:

  • a) inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica;
  • b) utilizzare dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti, in esenzione di spese e diritti;
  • c) accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato,

dando al contribuente un preavviso di almeno 7 giorni.

In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro oggettivo impedimento il Comune procede all’accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all’art. 2729 del codice civile.

Per le operazioni di verifica il Comune ha facoltà di avvalersi:

  • a) degli accertatori di cui ai commi 179-182, art. 1, della L. 27 dicembre 2006, ove nominati;
  • b) del proprio personale dipendente;
  • c) di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con il quale medesimo può

stipulare apposite convenzioni.

Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono obbligati a garantire all’ufficio tributi accesso ai seguenti atti e documenti:

  • a) concessioni per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche;
  • b) comunicazioni di fine lavori ricevute;
  • c) provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l’uso dei locali ed aree;
  • d) provvedimenti relativi all’esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;
  • e) di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.

Nei casi in cui dalle verifiche condotte sulle dichiarazioni presentate e sui versamenti eseguiti dai contribuenti, venga riscontrata la mancanza, l’insufficienza o la tardività del versamento ovvero l’infedeltà, l’incompletezza o l’omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune, previa costituzione in mora del contribuente, provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi, delle sanzioni e delle spese come per legge. La riscossione coattiva degli importi dovuti, accertati e non pagati si effettua secondo le modalità consentite dalle normative vigenti. L’avviso do accertamento, ai sensi di quanto previsto all’art. 1 commi 792 e seguenti della L. n. 160 del 27.12.2019, costituirà titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari in difetto di pagamento nel termine di 60 giorni dalla notifica; la riscossione coattiva delle somme richieste, anche ai fini dell’esecuzione forzata, sarà affidata ad Agenzia delle Entrate – Riscossione.