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1 – La legge di riferimento

Dal 2 settembre 2019 Aset S.p.A. ha avviato le ispezioni in campo sugli impianti termici presenti nel territorio del comune di Senigallia, in conformità a quanto previsto dalla legge regionale n. 19/2015, che disciplina le attività di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione, accertamento e ispezione degli impianti termici degli edifici pubblici e privati, al fine di contenere i consumi e favorire l’efficienza energetica degli stessi edifici e dal regolamento tecnico per l’esecuzione di tali attività, approvato dall’Amministrazione Comunale di Senigallia, con delibera di Giunta n° 102 del 30 aprile 2019

Che cos’è e cosa disciplina la legge regionale n. 19/2015

La legge regionale n. 19/2015 disciplina le attività di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione, accertamento e ispezione degli impianti termici degli edifici pubblici e privati, al fine di contenere i consumi e favorire l’efficienza energetica degli stessi edifici.

La stessa legge individua il Comune di Senigallia quale Autorità alla quale competono i controlli, gli accertamenti e le ispezioni degli impianti termici previsti dalla specifica normativa di settore.

Per il Comune di Senigallia le attività di accertamento e ispezione sugli impianti termici sono svolte a partire dal 14 giugno 2017 e per la durata di 4 anni dalla società Aset S.p.A. di Fano, che opera in forza di un accordo di partenariato pubblico ex art. 5 comma 6° del D.Lgs. 50/16 approvato con Deliberazione Consiglio Comunale n. 26 del 29.03.2017, come Soggetto Esecutore per il territorio comunale di Senigallia ai sensi dell’art. 2 comma 3 della Legge regionale 19/2015 e pertanto svolgerà tutte le funzioni di accertamento ed ispezione degli impianti termici degli edifici a norma della Legge Regionale 19/2015.

Chi è soggetto all’applicazione della legge regionale n. 19/2015?

Tutti coloro che sono responsabili di un impianto termico. Tali soggetti dovranno osservare i compiti specifici previsti dalla nuova normativa regionale.

Chi è il responsabile di un impianto termico?

Può essere a seconda dei casi:

  • l’occupante a qualsiasi titolo dell’unità abitativa/produttiva in cui è presente l’impianto;
  • il proprietario dell’unità abitativa/produttiva non affittata in cui è presente l’impianto;
  • l’amministratore di condominio. Se non nominato, la responsabilità è di tutti i condomini;
  • il terzo responsabile se nominato ai sensi dell’art 6 d.p.r. 74/2013;

Quali sono gli impianti termici interessati dall’applicazione della legge regionale n. 19/2015?

Sono gli impianti destinati alla climatizzazione invernale con generatore di calore a fiamma aventi potenza termica utile nominale almeno pari a 10 kW, autonomi e/o centralizzati, alimentati a combustibile gassoso, liquido o solido, gli impianti per la climatizzazione invernale e/o estiva alimentati a energia elettrica aventi potenza termica utile nominale almeno pari a 12 kW, gli impianti di teleriscaldamento e quelli cogenerativi.

Quali compiti affida al responsabile dell’impianto la legge regionale n. 19/2015?

  1. mantenere l’impianto termico destinato alla climatizzazione invernale a una temperatura ambiente non superiore a 20°C + 2°C di tolleranza e nel rispetto del periodo annuale di accensione che per il Comune di Senigallia va dal 1 novembre al 15 aprile, per una durata massima di 12 ore giornaliere, eccetto gli impianti di riscaldamento a piastre radianti e salvo deroghe disposte dal sindaco;
  2. far compilare al proprio manutentore di fiducia la Dichiarazione di Frequenza, un documento che attesta la tipologia e la cadenza delle manutenzioni cui sarà soggetto il proprio impianto termico;
  3. far eseguire al proprio manutentore di fiducia la manutenzione dell’impianto, con le scadenze previste nella Dichiarazione di Frequenza
  4. far eseguire al proprio manutentore di fiducia il Controllo di Efficienza Energetica con la tempistica indicata dalla legge regionale n. 19/2015, che per gli impianti di climatizzazione invernale alimentati a gas metano o GPL è fissata ogni 4 anni. Il relativo Rapporto (RCEE), redatto dal manutentore in triplice copia e firmato dal responsabile di impianto, dovrà essere inviato a cura del manutentore ad Aset s.p.a. munito del segno identificativo di validazione (bollino), il cui costo è a carico del responsabile dell’impianto. L’avvenuto accertamento da parte di Aset s.p.a. del RCEE trasmesso sostituisce l’attività di ispezione sull’impianto, che diversamente dovrà essere da parte del soggetto esecutore secondo le modalità previste dalla legge;

Per tutti gli impianti che a partire dal 1 Gennaio 2017 sono già stati oggetto di autocertificazione del controllo di efficienza energetica, anche se in assenza di distribuzione al manutentore del segno identificativo di validazione (bollino), è possibile inviare ad Aset S.p.A. il rapporto (RCEE) munito di segno identificativo entro il 31 dicembre 2017, secondo le indicazioni fornite dal Comune di Senigallia, riportate nella Determinazione Dirigenziale n. 942 del 30/06/2017. L’invio sarà a cura del manutentore.

Il responsabile di impianto ha l’obbligo di conservare la copia di propria competenza del RCEE unitamente al libretto di impianto e alla dichiarazione di conformità.

Per gli impianti di climatizzazione invernale alimentati a gas o gpl che devono inviare il RCEE ogni 4 anni la legge prevede inoltre che, a metà del periodo intercorrente tra due successive trasmissioni dell’RCEE, cioè dopo due anni, il manutentore provvederà a compilare la dichiarazione di avvenuta manutenzione (DAM) e trasmetterla ad Aset Holding s.p.a. senza applicazione di alcun segno identificativo.

Allegati

File Descrizione Dimensione del file
pdf Regolamento_accertamento_ispezione_Iter_Senigallia 7 MB