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Impianti termici: tutto quello che c’è da sapere – Apertura nuovo sportello presso il Palazzo La Nuova Gioventù dal 5 aprile 2022

2 Aprile 2022

1 – La legge di riferimento

Dal 2 settembre 2019 Aset S.p.A. ha avviato le ispezioni in campo sugli impianti termici presenti nel territorio del comune di Senigallia, in conformità a quanto previsto dalla legge regionale n. 19/2015, che disciplina le attività di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione, accertamento e ispezione degli impianti termici degli edifici pubblici e privati, al fine di contenere i consumi e favorire l’efficienza energetica degli stessi edifici e dal regolamento tecnico per l’esecuzione di tali attività, approvato dall’Amministrazione Comunale di Senigallia, con delibera di Giunta n° 102 del 30 aprile 2019
A causa delle restrizioni COVID le ispezioni hanno subito delle interruzioni
Dal 2019 è entrato in vigore il CURMIT – Catasto unico regionale telematico degli impianti termici, previsto dall’art. 12 della L.R. 19/2015 accessibile dal seguente link https://portale-curmit.regione.marche.it/

Che cos’è e cosa disciplina la legge regionale n. 19/2015
La legge regionale n. 19/2015 disciplina le attività di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione, accertamento e ispezione degli impianti termici degli edifici pubblici e privati, al fine di contenere i consumi e favorire l’efficienza energetica degli stessi edifici.
La stessa legge individua il Comune di Senigallia quale Autorità alla quale competono i controlli, gli accertamenti e le ispezioni degli impianti termici previsti dalla specifica normativa di settore.
Per il Comune di Senigallia le attività di accertamento e ispezione sugli impianti termici sono svolte, fino al 31/12/2028, dalla società Aset S.p.A. di Fano, che opera in forza di un accordo di partenariato pubblico ex art. 5 comma 6° del D.Lgs. 50/16 approvato con Deliberazione Consiglio Comunale n. 32 del 30.03.2021, come Soggetto Esecutore per il territorio comunale di Senigallia ai sensi dell’art. 2 comma 3 della Legge regionale 19/2015 e pertanto svolgerà tutte le funzioni di accertamento ed ispezione degli impianti termici degli edifici a norma della Legge Regionale 19/2015.

Chi è soggetto all’applicazione della legge regionale n. 19/2015?
Tutti coloro che sono responsabili di un impianto termico. Tali soggetti dovranno osservare i compiti specifici previsti dalla nuova normativa regionale.
Chi è il responsabile di un impianto termico?
Può essere a seconda dei casi:
• l’occupante a qualsiasi titolo dell’unità abitativa/produttiva in cui è presente l’impianto;
• il proprietario dell’unità abitativa/produttiva non affittata in cui è presente l’impianto;
• l’amministratore di condominio. Se non nominato, la responsabilità è di tutti i condomini;
• il terzo responsabile se nominato ai sensi dell’art 6 d.p.r. 74/2013;

Quali sono gli impianti termici interessati dall’applicazione della legge regionale n. 19/2015?
Rientrano nell’ambito di applicazione della normativa regionale sugli impianti termici, e sono quindi censiti in CURMIT, gli impianti utilizzati per riscaldare o raffrescare gli ambienti ai fini del comfort degli utenti e per la produzione di acqua calda sanitaria.
Più in dettaglio, gli impianti termici comprendono:
• tutti gli impianti per il solo riscaldamento ambientale, per il riscaldamento ambientale più la produzione di acqua calda sanitaria o anche per la sola produzione di acqua calda sanitaria se al servizio di più utenze (impianti dotati di caldaie, pompe di calore per riscaldamento, fan-coil, aerotermi, radiatori, ecc..);
• tutti gli impianti per il raffrescamento estivo (impianti dotati di pompe di calore per il condizionamento estivo, fan-coil, split, ecc..).
Sono quindi impianti termici:
• gli impianti di riscaldamento dotati di generatori di calore alimentati a gas, a gasolio, a biomassa, energia elettrica, altro (ad esempio: caldaie, condizionatori, pompe di calore );
• stufe, caminetti a camera chiusa, apparecchi di riscaldamento localizzato ad energia radiante quando sono installati in modo fisso alle pareti o al soffitto;
• gli impianti di climatizzazione estiva;
• gli impianti di esclusiva produzione di acqua calda sanitaria per una pluralità di utenze o comunque non destinati a servire singole unità immobiliari residenziali o assimilate. Appartengono a questa categoria, ad esempio:
– Applicazioni per palestre o centri sportivi
– Produzione centralizzata condominiale di acqua calda sanitaria;
• gli impianti alimentati da teleriscaldamento e/o i sistemi e gli apparecchi cogenerativi.
Sono assimilati agli impianti termici quegli impianti a uso promiscuo nei quali la potenza utile dedicata alla climatizzazione degli ambienti ai fini del comfort degli utenti è superiore a quella dedicata alle esigenze tecnologiche o a fini produttivi, comprendenti anche la climatizzazione dei locali destinati a ospitare apparecchi o sostanze che necessitano di temperature controllate.
Non sono invece impianti termici (e non vanno quindi censiti in CURMIT):
• gli impianti ad uso promiscuo destinati prevalentemente a fini produttivi o a cicli di processo, quali ad esempio gli impianti per la climatizzazione dei locali destinati a ospitare apparecchi o sostanze che necessitano di temperature controllate (come quelli per il raffrescamento dei centri elaborazione dati (CED), gli impianti a servizio di celle frigorifere o di essiccatoi, ecc.);
• gli apparecchi per il riscaldamento o il raffrescamento di tipo mobile, ossia non installati in modo fisso alle pareti o al soffitto;
• i condizionatori da finestra, anche se fissati alla parete o alla finestra;
• i sistemi di esclusiva produzione di acqua calda sanitaria se al servizio della singola unità immobiliare residenziale o assimilata (compresi gli scaldabagni unifamiliari), come ad esempio sedi di attività professionale, commerciale o associativa, purché prevedano un uso di acqua calda sanitaria comparabile a quello tipico di una destinazione puramente residenziale (studio legale, studio medico, agenzia assicurativa, patronato…).

Si invita a leggere le FAQ messe a disposizione dalla Regione Marche: https://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Energia/Impianti-termici#Quesiti—FAQ—Esempi

Quali compiti affida al responsabile dell’impianto la legge regionale n. 19/2015?
1. mantenere l’impianto termico destinato alla climatizzazione invernale a una temperatura ambiente non superiore a 20°C + 2°C di tolleranza e nel rispetto del periodo annuale di accensione che per il Comune di Senigallia va dal 1 novembre al 15 aprile, per una durata massima di 12 ore giornaliere, eccetto gli impianti di riscaldamento a piastre radianti e salvo deroghe disposte dal sindaco;
2. far compilare al proprio manutentore di fiducia la Dichiarazione di Frequenza, un documento che attesta la tipologia e la cadenza delle manutenzioni cui sarà soggetto il proprio impianto termico;
3. far eseguire al proprio manutentore di fiducia la manutenzione dell’impianto, con le scadenze previste nella Dichiarazione di Frequenza
4. far eseguire al proprio manutentore di fiducia il Controllo di Efficienza Energetica con la tempistica indicata dalla legge regionale n. 19/2015, che per gli impianti di climatizzazione invernale alimentati a gas metano o GPL è fissata ogni 4 anni. Il relativo Rapporto (RCEE), redatto dal manutentore in triplice copia e firmato dal responsabile di impianto, che dovrà essere caricato sulla piattaforma CURMIT munito del segno identificativo di validazione (bollino), il cui costo è a carico del responsabile dell’impianto. L’avvenuto accertamento da parte di Aset s.p.a. del RCEE inserito in CURMIT sostituisce l’attività di ispezione sull’impianto, che diversamente dovrà essere da parte del soggetto esecutore secondo le modalità previste dalla legge;
Il responsabile di impianto ha l’obbligo di conservare la copia di propria competenza del RCEE unitamente al libretto di impianto e alla dichiarazione di conformità.
Per gli impianti di climatizzazione invernale alimentati a gas o gpl che devono inviare il RCEE ogni 4 anni la legge prevede inoltre che, a metà del periodo intercorrente tra due successive trasmissioni dell’RCEE, cioè dopo due anni, il manutentore provvederà a compilare la dichiarazione di avvenuta manutenzione (DAM) ed a caricarla in CURMIT.

2 – Le ispezioni

CHI È SOGGETTO ALLE ISPEZIONI?

1. tutti i responsabili di impianto che non hanno assolto agli obblighi previsti dalla legge regionale 19/2015 di autocertificazione dell’efficienza energetica del proprio impianto con invio ad Aset S.p.A., tramite il proprio manutentore di fiducia, del relativo rapporto munito di segno identificativo.
2. tutti i responsabili degli impianti termici per i quali, in base alla documentazione trasmessa ad Aset S.p.A., si evincono possibili situazioni di pericolosità per persone, animali domestici e beni presenti nell’edificio in cui è installato l’impianto termico;
3. tutti i responsabili degli impianti termici per i quali la documentazione prevista per legge è stata inviata ad Aset S.p.A. in ritardo rispetto alle tempistiche previste dalla legge regionale;
4. tutti i responsabili degli impianti termici per i quali, in base alle potenze e caratteristiche tecniche, le ispezioni sono comunque obbligatorie in quanto previste dalla legge regionale.

COSA RISCHIA CHI NON HA EFFETTUATO I CONTROLLI?
I responsabili di impianto che non hanno provveduto a sottoporre ad autocertificazione dell’efficienza energetica o lo hanno fatto in ritardo rispetto alla tempistica prevista dalla legge regionale, saranno soggetti a visita ispettiva a pagamento a loro carico, il cui costo è variabile a seconda della tipologia e potenza dell’impianto come indicato nell’allegato tariffario delle ispezioni.
Il Comune potrà inoltre applicare le sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla legge regionale nei seguenti casi:
• mancanza del libretto di impianto;
• accertamento della mancata effettuazione dell’ultima manutenzione prevista per l’impianto in base ai contenuti della dichiarazione di frequenza di manutenzione rilasciata dal manutentore;
• mancato rispetto della richiesta di adeguamento tecnico dell’impianto formulata in sede di visita ispettiva in campo

COME SARAI AVVISATO IN CASO DI ISPEZIONE?
Non è prevista alcuna visita a sorpresa da parte degli ispettori. Aset S.p.A. provvederà ad avvisare coloro che saranno soggetti alle ispezioni, mediante una raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC o altro mezzo di preavviso certificato, che sarà recapitata almeno 15 giorni prima della data prestabilita per l’ispezione, nella quale sarà indicata la fascia oraria non maggiore di 2 ore prevista per l’ispezione e il nominativo degli ispettori che si presenteranno. Nel caso in cui l’ispezione sia a pagamento saranno inoltre specificate le indicazioni per effettuare il bonifico di pagamento a copertura del relativo costo. Sarà facoltà del responsabile dell’impianto termico concordare con Aset S.p.A. lo spostamento dell’ispezione. Le modalità di preavviso delle ispezioni e la gestione degli appuntamenti sono illustrate in dettaglio nell’estratto del regolamento tecnico modalità di preavviso ispezioni.

COME SI SVOLGERA’ UN ISPEZIONE?
Per consentire e agevolare l’esecuzione delle ispezioni, il Responsabile dell’impianto dovrà attenersi alle seguenti indicazioni:
• – può delegare una persona maggiorenne di sua fiducia mediante delega scritta, in caso di impedimento, ad essere presente all’ispezione;
• – ha facoltà di farsi assistere dal proprio manutentore di fiducia durante l’ispezione;
• – deve mettere a disposizione dell’ispettore la seguente documentazione relativa all’impianto termico:
1. il libretto di impianto, regolarmente compilato, completo degli allegati e comprensivo, almeno, dell’ultimo rapporto di controllo di efficienza energetica;
2. le istruzioni riguardanti la manutenzione dell’impianto termico e la dichiarazione di frequenza di manutenzione rilasciata dal proprio manutentore di fiducia;
3. la dichiarazione di conformità o la dichiarazione di rispondenza dell’impianto termico;
4. ove necessario, la pratica per le attività soggette alla prevenzione incendi, la documentazione INAIL (ex ISPESL) e quant’altro necessario, secondo la tipologia dell’impianto.
Alla data e all’ora (ovvero entro la fascia oraria) comunicate, l’ispettore si presenterà all’indirizzo indicato nella lettera di preavviso, munito di tesserino di riconoscimento, ed effettuerà l’ispezione dell’impianto secondo le modalità previste della legge e riportate in dettaglio nell’estratto del regolamento tecnico modalità di esecuzione delle ispezioni.
Al termine dell’ispezione l’ispettore rilascerà al responsabile di impianto un verbale di avvenuta ispezione riportante l’esito della verifica e, se necessario, eventuali indicazioni di intervento tecnico per ripristinare le condizioni di efficienza energetica e/o sicurezza dell’impianto con la tempistica entro la quale provvedere.
Nessuna somma di denaro dovrà essere consegnata a qualsiasi titolo all’ispettore.
Le ispezioni degli impianti, iniziate sul territorio comunale il 2 settembre 2019 e sospese durante il lockdown, riprenderanno, sempre previo appuntamento. Durante lo svolgimento dell’ispezione verranno adottate tutte le misure per il contrasto ed il contenimento della diffusione del virus Covid -19.

3 – I vantaggi nell’effettuare i controlli
Perché effettuare tutti i controlli previsti dalla legge?
• Più risparmio energetico
• Per consumare meno combustibile a parità di calore prodotto.
• Più risparmio economico
• Per risparmiare sulle spese di riscaldamento e aumentare la durata dell’impianto termico.
• Più qualità dell’ambiente
• Per ridurre l’emissione di sostanze inquinanti in atmosfera e concorrere a migliorare la qualità dell’ambiente in cui viviamo.
• Più sicurezza
Per controllare che l’impianto non costituisca pericolo per sé e per i vicini di casa.

4 – Info contatti e orari di apertura degli uffici
ASET S.p.A.:
Via Luigi Einaudi, 1 – 61032 Fano (PU)
Sede Operativa Via Nolfi 3/A Tel 0721/818111 Fax 0721/818134
PEC: info@cert.asetservizi.it
e-mail: impiantitermici@asetservizi.it
Orari apertura ufficio impianti termici di Fano c/o via Nolfi 3/A
Lunedì, mercoledì, venerdì : ore 9.00 – 12.00

Ufficio di Senigallia: presso il Palazzo La Nuova Gioventù
Viale Leopardi 6

L’ufficio riaprirà dal mese di aprile 2022
Orari apertura
Martedì dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 16:45

Ufficio di Jesi: Piazzale Indipendenza 1 – Secondo piano
L’ufficio riaprirà dal mese di aprile 2022
Orari apertura
Giovedì dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 14:45 alle 16:45

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito web “Energia” della Regione Marche al seguente link (http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Energia/Impianti-termici)

Allegati

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pdf Modalita_preavviso_ispezioni 178 KB